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Dal 1° marzo 2018 entra in vigore il Regolamento UE 2016/1179 della Commissione europea.

Esso modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il Regolamento CE 1272/2008 (CLP, Classification Labeling and Packaging). Nello specifico viene cambiato l’allegato VI, sopprimendo una tabella e aggiornando la classificazione armonizzata di alcune sostanze.

L’art 437 del codice penale prevede l’arresto da sei mesi a cinque anni per chiunque omette di collocare (oppure rimuova o danneggi) impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro; la pena sale da tre a dieci anni se dal fatto deriva un disastro o un infortunio.

Un paio di recenti sentenze di Cassazione ci ricordano i confini e le responsabilità delle varie figure della sicurezza. La prima è del 17 novembre scorso, la seconda del 6 dicembre.

La prima, occupandosi di un incidente che ha comportato la perdita di un dito a un lavoratore addetto a una pressa, ha definito le responsabilità del datore di lavoro, del dirigente e del preposto nelle organizzazioni ove tutte e tre queste figure sono presenti. È generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del datore di lavoro l’incidente che deriva da scelte gestionali di fondo: ad esempio, la mancata valutazione del rischio o la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è (ed è quanto accaduto nel fatto oggetto della sentenza). Al dirigente può essere ricondotto l’incidente legato all’organizzazione dell’attività lavorativa, mentre al preposto quello occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa. E qui arriviamo alla seconda sentenza, che ha condannato proprio un preposto a una sanzione penale di 5mila euro a seguito di un infortunio occorso a un lavoratore investito dalle forche di un carrello elevatore guidato da un operatore privo della specifica abilitazione. Durante il processo è emerso che era prassi in quel magazzino far condurre i muletti anche a personale senza il “patentino”, prassi conosciuta e tollerata dal preposto: egli avrebbe invece avrebbe dovuto impedirla nell’esercizio dei compiti di controllo inerenti la sua posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro.

Da gennaio 2018 TecnoAmbiente ha una sede anche a Calenzano, vicino Firenze. La struttura comprende anche un laboratorio di analisi chimiche.

Il regolamento europeo 1907/2006, meglio note come REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals), è introdotto sin dal 2007 ed è la più importante regolamentazione sulle sostanze chimiche.

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