SOSTANZE PERICOLOSE, CAMBIAMENTI IN ARRIVO DAL 1° MARZO 2018
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Dal 1° marzo 2018 entra in vigore il Regolamento UE 2016/1179 della Commissione europea.
Esso modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il Regolamento CE 1272/2008 (CLP, Classification Labeling and Packaging). Nello specifico viene cambiato l’allegato VI, sopprimendo una tabella e aggiornando la classificazione armonizzata di alcune sostanze.
L'ART. 437 DEL CODICE PENALE APPLICATO A DUE CASI CONCRETI
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L’art 437 del codice penale prevede l’arresto da sei mesi a cinque anni per chiunque omette di collocare (oppure rimuova o danneggi) impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro; la pena sale da tre a dieci anni se dal fatto deriva un disastro o un infortunio.
LE RESPONSABILITA' DEL PREPOSTO E DEL DATORE DI LAVORO
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Un paio di recenti sentenze di Cassazione ci ricordano i confini e le responsabilità delle varie figure della sicurezza. La prima è del 17 novembre scorso, la seconda del 6 dicembre.
La prima, occupandosi di un incidente che ha comportato la perdita di un dito a un lavoratore addetto a una pressa, ha definito le responsabilità del datore di lavoro, del dirigente e del preposto nelle organizzazioni ove tutte e tre queste figure sono presenti. È generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del datore di lavoro l’incidente che deriva da scelte gestionali di fondo: ad esempio, la mancata valutazione del rischio o la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è (ed è quanto accaduto nel fatto oggetto della sentenza). Al dirigente può essere ricondotto l’incidente legato all’organizzazione dell’attività lavorativa, mentre al preposto quello occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa. E qui arriviamo alla seconda sentenza, che ha condannato proprio un preposto a una sanzione penale di 5mila euro a seguito di un infortunio occorso a un lavoratore investito dalle forche di un carrello elevatore guidato da un operatore privo della specifica abilitazione. Durante il processo è emerso che era prassi in quel magazzino far condurre i muletti anche a personale senza il “patentino”, prassi conosciuta e tollerata dal preposto: egli avrebbe invece avrebbe dovuto impedirla nell’esercizio dei compiti di controllo inerenti la sua posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro.
TECNOAMBIENTE CRESCE E APRE UNA SEDE A CALENZANO
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Da gennaio 2018 TecnoAmbiente ha una sede anche a Calenzano, vicino Firenze. La struttura comprende anche un laboratorio di analisi chimiche.
REACH, OCCHIO ALLA SCADENZA DEL 31 MAGGIO 2018
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Il regolamento europeo 1907/2006, meglio note come REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals), è introdotto sin dal 2007 ed è la più importante regolamentazione sulle sostanze chimiche.