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Il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2011 ha concesso un differimento del termine di scadenza di 12 mesi per la sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE: il termine ultimo diviene quindi il 18 febbraio 2013, non più prorogabile.
Il Decreto, di fatto, introduce una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato al 18 febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni installati sulle porte delle vie di esodo non muniti di marcatura CE.
E' fondamentale ricordare che l'obbligo della sostituzione non è MAI cessato e questa breve ed ultima proroga è stata concessa per consentire a tutti gli interessati di mettersi a norma con le regolamentazioni in materia di sicurezza evitando gravi sanzioni; esso dunque non abroga assolutamente quanto sancito dal D.M. 3 Novembre 2004.

Riportiamo per completezza l'art. 5 del decreto “Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio” emanato il 3 novembre 2004 dal Ministero dell'Interno:
“I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività' che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Se ne da avviso, tramite comunicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.

Il 10 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta il decreto che disciplina la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.  La scadenza per la presentazione è prevista per l’8 luglio 2023.

Di seguito le sanzioni previste per la mancata compilazione:

la presentazione effettuata oltre il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza, comporta una sanzione da € 26,00 a € 160,00.

La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 ad € 15.500,00.

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD  sono:

  • imprese o enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • produttori iniziali che effettuano anche operazioni di raccolta e trasporto in conto proprio dei rifiuti pericolosi fino a 30 kg o 30 litri al giorno (in quanto trasportatori);
  • imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, derivanti da lavorazioni:

– industriali

– artigianali

– recupero e smaltimento di rifiuti

– trattamento / depurazione delle acque

– abbattimento di fumi

con più di 10 dipendenti

  • soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali
  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
  • chi svolge operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti
  • imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo superiore ad euro 8.000
  • enti e professionisti che erogano prestazioni sanitarie con relativa produzione di rifiuti pericolosi
  • consorzi costituiti con finalità di recupero di particolari tipologie di rifiuti
  • comuni o loro consorzi o Comunità montane o Aziende speciali, per la raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati e per la gestione di rifiuti speciali
  • gestori del servizio pubblico per i rifiuti pericolosi conferiti da produttori in base ad apposita convenzione

Molto probabilmente tra le piccole e medie imprese le autocarrozzerie sono, dal punto di vista degli adempimenti burocratici, le attività di più difficile gestione, perché il datore di lavoro si trova tutti i giorni a confrontarsi con molte normative: dalla sicurezza sui luoghi di lavoro alle emissioni in atmosfera, fino alla gestione dei rifiuti. Il rispetto delle normative non solo evita sanzioni pesanti e/o spiacevoli condanne, ma soprattutto è una tutela per il datore di lavoro, per i dipendenti e per l’ambiente.

Per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche se cerchiamo di utilizzare prodotti meno dannosi per l’uomo e per l’ambiente, i dipendenti delle carrozzerie sono purtroppo esposti a rischio chimico: una buona Valutazione del Rischio Chimico (fatta tramite modelli o misure ambientali) fa sì che il medico competente riesca a programmare un corretto protocollo sanitario e quindi che si riesca ad avere un buon monitoraggio delle condizioni di salute dei lavoratori.

Le autocarrozzerie sono inoltre soggette a AUA (Autorizzazione Unica Ambientale): ciò sì traduce che a cadenza periodica (generalmente annuale) devono essere programmate le analisi di rito per le emissioni delle cabine di verniciatura. Queste analisi sono definite “in autocontrollo”, anche se di fatto devono essere affidate a tecnici specializzati previa comunicazione ad ARPAT tramite PEC.

Sempre in campo ambientale, le autocarrozzerie sono tenute per legge a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti: tale registro non è di facile compilazione anche perché la gestione dei rifiuti in azienda ha le sue regole ben precise.

Ricordiamo infine che all’interno della carrozzeria, per il rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e ambientale, devono essere presenti le schede di sicurezza aggiornate ai regolamenti REACh e CLP (quelle con i nuovi pittogrammi).

Tecnoambiente, grazie al suo laboratorio interno di analisi e al suo team costituito da ingegneri, chimici, periti e medici del lavoro, riesce a soddisfare le esigenze delle autocarrozzerie in tutti questi campi offrendo il pacchetto di servizi personalizzati per le esigenze delle aziende.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021 è stato pubblicato il D.P.C.M. 23 dicembre 2020 che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale.

Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti, all’interno delle seguenti sezioni: autorizzazioni, RAEE e materiali secondari.

Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è spostata al 16 giugno: infatti l’art. 6, comma 2 bis, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”

Le principali modifiche:

  • Gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l'autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del c.3 art. 184ter
  • Nella comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso sono state apportate modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall’attività di recupero, con l’aggiunta di alcune tipologie e la modifica di altre
  • La scheda CG - costi di gestione della comunicazione rifiuti urbani è stata completamente rivista
  • Sono state modificate le categorie della comunicazione RAEE per adeguarle all’entrata in vigore dell’open scope e della classificazione prevista dall’allegato III al D.lgs. 49/2014
  • Sempre nella comunicazione RAEE è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.

Rimangono immutati rispetto al 2020:

  • Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni
  • Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall’articolo 189 c. 3 e 4 del D.lgs.152/2006
  • Modalità per l’invio delle comunicazioni
  • Diritti di segreteria: che sono pari a 10 € per l’invio telematico e 15 € per l’invio via PEC

Per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni (se inviato via PEC) il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito Pago Pa.

 

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