I nostri articoli

Il Sistri (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti) è il sistema informativo introdotto dal Ministero dell’Ambiente per monitorare i rifiuti pericolosi. In sostanza si trasferiscono in formato digitale gli adempimenti cartacei del MUD (Modello Unico di Documentazione ambientale), del Registro Carico e Scarico dei Rifiuti e del FIR (Formulario Identificazione Rifiuti).
Come spesso avviene nel nostro Paese, si prevede una data di entrata in vigore, ma poi – per motivi vari – essa viene prorogata.
E infatti anche il Sistri è finito nel cosiddetto “decreto milleproroghe”.
Ciò ha dato luogo a una certa confusione in merito e cerchiamo dunque di fare chiarezza.
L’articolo 11 comma 3 del D.L. 101/2013 fissa al 3 marzo 2014 l’avvio dell’operatività per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Campania.
L’articolo 11 comma 3 bis del D.L. 101/2013 (sempre quello) disponeva però che fino al 1° agosto 2014 sarebbe stato vigente il doppio regime: obbligatori sia gli adempimenti cartacei, sia il Sistri, ma applicando le sanzioni degli adempimenti cartacei anziché quelle introdotte dal Sistri.
Il decreto milleproroghe differisce la data del 1° agosto al 31 dicembre. Quindi, ad oggi è obbligatorio proseguire con gli adempimenti cartacei fino al 31 dicembre 2014. Ma ciò non significa che è rinviato l’adempimento del Sistri: semplicemente, chi non si adegua al Sistri – dal 3 marzo al 31 dicembre 2014 - incorre in sanzioni che sono quelle previste dal regime fino ad oggi vigente. Dal 1° gennaio 2015, invece, le sanzioni saranno quelle introdotte dal Sistri.

E’ stato pubblicato il decreto ministeriale che contiene le procedure semplificate per l’adozione di modelli di organizzazione e gestione (MOG) della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Si considerano qui come PMI quelle definite dalla legislazione vigente: un numero di dipendenti inferiore a 250 unità e un fatturato inferiore a 50 milioni di euro.
La semplificazione riguarda alcuni aspetti organizzativi e le relative modalità applicative. Le procedure semplificate tengono conto dell’articolazione della struttura organizzativa in merito alla quale si considera:
• l’eventuale coincidenza tra il datore di lavoro, l’organo dirigente ai sensi del D.Lgs. 231/01 e l’Alta Direzione di cui alle linee guida Iso 18001:07;
• l’esistenza di un unico centro decisionale e di responsabilità;
• la presenza di “dirigenti” (vedi art. 2 co. 1 lett. d – D.Lgs. 81/2008);
• la presenza di soggetti sottoposti alla altrui vigilanza.
Il decreto parte dal presupposto che un MOG della salute e della sicurezza
1. dipende più dalla complessità dell’organizzazione che non dalla dimensione
2. rappresenta comunque un impegno per una piccola e media impresa.
Pertanto, non essendo obbligatoria l’implementazione di un MOG ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene utile semplificare l’attuazione di alcuni requisiti.

Deve essere innanzitutto definita una politica aziendale in tema di salute e sicurezza, appropriata alla natura e alle dimensioni dei rischi presenti in azienda. Una volta fatto ciò verrà fatta una pianificazione attraverso uno specifico piano di miglioramento.
Il decreto ministeriale predispone, a tali scopi, una scheda di analisi iniziale (comprendente descrizione dell’organizzazione e del sito, la collocazione e la descrizione dell’azienda, l’andamento di incidenti, infortuni e malattie professionali) e un modulo per il piano di miglioramento: per ogni politica devono essere definiti obiettivi, azioni, indicatori, priorità di intervento, costi, tempi e responsabile.
Il MOG deve inoltre individuare gli standard tecnico-strutturali di legge riguardanti attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici: e anche in questo caso, il decreto predispone un modulo utilizzabile per ogni macchina per tenere sotto controllo manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Si prevede inoltre una modulistica per il programma annuale di formazione, informazione e addestramento del personale e una per la rilevazione di situazioni pericolose, incidenti e non conformità.
Tutto l’insieme di queste attività andrà ovviamente sottoposto a un idoneo sistema di controllo sulla sua attuazione: a tal fine il decreto ministeriale predispone una modulistica per l’audit interno e il riesame periodico del modello organizzativo.

Diverse le novità normative relative a sicurezza e formazione entrate in vigore con l'inizio dell'anno. Proviamo a riassumerle.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione definisce meglio il contenuto dell’articolo 299 del D.Lgs. 81/2000.
L’articolo in questione riguarda “l’esercizio di fatto di poteri direttivi” e stabilisce che “colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici” del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, ne rivesta anche le relative posizioni di garanzia ai sensi della legge 81.

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa sul caso di un imprenditore, in precedenza condannato per lesioni colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, precisando meglio il ruolo e le responsabilità eventuali del Responsabile Lavoratori Sicurezza (RLS).

Questa terra non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, ma ricevuta in prestito dai nostri figli

55032 - Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Via Pascoli, 34
tel. 0583 644144 - fax 0583 641333

55100 - San Michele in Escheto Lucca
Via Martiri di Liggeri, 10
P.I. 01550770463

50019 - Sesto Fiorentino - Firenze
Via di Pratignone, 11/Interno 16
P.I. 01550770463

web developed by conceptio: software house